La legge italiana che recepisce
la Convenzione di Lanzarote
e le sue implicazioni
nella società civile
Con l’entrata in
vigore della legge che recepisce la Convenzione di Lanzarote, il codice penale e
il codice di procedura penale vengono notevolmente modificati. La modificazione
del codice riguarda una tipologia di persone che commettono azioni e che non
sempre sono consapevoli del significato delle azioni compiute.
Mentre il prete
cattolico che molesta i bambini è consapevole che sta commettendo un reato
contro la persona, spesso le persone della società civile, nelle categorie
sociali più emarginate e meno abbienti, sottoposte all’assolutismo del
catechismo della chiesa cattolica, non sono consapevoli della distinzione
esistente fra “peccato” e “reato”. Non vengono messe nelle condizioni di
conoscere le leggi e le loro implicazioni. Di questa “ignoranza” voluta e
organizzata dallo Stato Italiano, si fanno forti i magistrati quando devono
aggredire persone della società che non hanno mezzi sufficienti per difendersi.
Il problema che mi
pongo è la diffusione della conoscenza delle leggi dello Stato.
Le persone nella
società civile, in particolare i bambini, vengono sottoposti alla violenza con
cui i preti cattolici impongono loro norme, valori etici e morali, obblighi di obbedienza e sottomissione propri del crocifisso. Tali
valori religiosi, propri della monarchi assoluta, non
vengono distinti dai valori sociali e Costituzionali pertanto, anche se la legge
definisce le relazioni sessuali partendo dall’assunto Costituzionale che il
bambino è un soggetto di diritto Costituzionale, la morale cattolica, imposta
ai magistrati, impone di pensare al bambino come un oggetto di possesso e un
soggetto che deve, comunque, obbedire e stare zitto.
E’ il senso
dell’articolo di Lauredana Marsiglia del giornale Il
Gazzettino del 2004 in relazione alle violenze messe in atto dalle suore
cattoliche dell’asilo Sanguinazzi di Feltre e che la
Procura della Repubblica, per favorire le attività di Lauredana
Marsiglia, ha voluto ignorare l’articolo 599, in cui si è espressa l’indignazione
per tanta atrocità, del codice penale e ha trasformato in reato ciò che la
Procura della Repubblica stessa ha affermato che non era un reato. Se da un
lato la legge fa obbligo al magistrato di interpretare la legge, la violenza
del magistrato che impedisce all’imputato di difendersi, come nel caso del
tribunale di Belluno, e la contiguità fra giornalista che frequenta per lavoro
la Procura della Repubblica, il Presidente del Tribunale che frequenta ambienti
ecclesiastici e che ritiene le suore cattoliche in diritto di picchiare i
bambini, gli avvocati della difesa che cercano favori assecondando la
giornalista contro gli interessi dell’imputato; va da sé che puoi fare tutte le
leggi che vuoi ma, sfruttando la non conoscenza diffusa della legge, la legge
viene usata nello spirito della legge quando difende interessi in cui si
identificano i magistrati e viene usata contro lo spirito della legge quando
questo fa comodo a magistrati: come nel procedimento di Belluno con Lauredana Marsiglia a cui interessava soltanto minimizzare,
al fine di legittimarle, le violenze delle suore cattoliche contro i bambini.
Noi viviamo in una
società malata di non conoscenza dello spirito della legge.
Così, mentre la Corte
di Cassazione si è sforzata per anni di far comprendere come i bambini siano
dei soggetti di diritto Costituzionale e nei loro confronti i genitori sono
portatori di doveri; la chiesa cattolica, per destabilizzare la Costituzione,
impone ai bambini quell’orripilante e illegale “onora il padre e la madre” che
è finalizzato a disarmare i bambini davanti alle violenze in famiglia e nella
società civile.
Quando i bambini
prendono consapevolezza di essere dei soggetti di diritto e di aver subito
violenza, sembra che sia sempre troppo tardi per denunciarlo.
La legge recepisce le
indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione e, aggravando le pene,
aumenta le possibilità di indagine e di repressione dei reati contro i minori.
Finalmente, con questa legge, la famiglia si avvicina maggiormente al modello
della famiglia indicata dalle norme Costituzionali e si allontana da quel
modello criminale qual era la “sacra famiglia” cristiana.
Si può
tranquillamente prevedere, per i prossimi dieci anni, un aumento di inchieste e
processi per reati in famiglia e una conseguente disgregazione del modello
della famiglia imposto dal cristianesimo. La struttura della famiglia cristiana
è un modello che legittima la violenza in famiglia. Durante il catechismo, la
chiesa cattolica insegna ai bambini ad obbedire al padre, alla moglie di
sottomettersi al marito. Il modello della sacra famiglia non è solo un modello
religioso, ma rappresenta il modello entro il quale viene costretto il pensiero
umano. Quando la famiglia cristiana si forma, i coniugi trovano poco importante
valutare il modello della loro famiglia. La libido che esprimono nella
relazione travolge la loro capacità di critica. Il coniuge violento non viene
censurato, ma giustificato nella speranza che “può cambiare”. Superato l’innamoramento
le relazioni interpersonali del possesso degli individui della famiglia
cristiana, cominciano a pesare. Diventano asfissianti. L’obbedienza di un
coniuge all’altro appare per ciò che è: una schiavitù. Un coniuge si ribella e
l’altro tende a riprendere il controllo delle sue scelte e impedirne
l’autodeterminazione. Nella famiglia cristiana la parte sottomessa chiede
dignità e la violenza, giorno dopo giorno, diventa sempre più aggressiva. La
famiglia, cristianamente intesa, porta ai crimini contro i bambini e le donne.
Questa legge
contribuirà sicuramente a far saltare la famiglia cristiana e a riportare la
civiltà nella società civile contro il buio dell’oscurantismo morale imposto
dalla chiesa cattolica.
Riporto la legge che
è entrata in vigore il 23 ottobre 2012 e che, a mio avviso, né gli organi
d’informazione, né gli addetti ai lavori hanno preso consapevolezza delle
implicazioni che avrà nella società. E questo è dovuto dall’assoluta
indifferenza degli addetti ai lavori e degli organi di informazione per le
dinamiche proprie della società in cui viviamo. Addetti ai lavori e organi di
informazione vivono all’interno di una realtà immaginata e usano violenza
quando qualcuno tenta di indicare loro la realtà vissuta dalle persone.
Riporto il testo
completo della legge con cui il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre
2007.
Lo sanno i cittadini
che dal 23 ottobre 2012 chi commette un reato di questa natura viene condannato
con questa legge? Ricordo che solo nell’ideologia nazista si dice “tu non devi
commettere un reato, punto!” nella nostra democrazia “Questo è il reato e
questa la pena!”, ma se tu cambi la pena, io ne sono informato? Se la
democrazia, anziché violentare i cittadini, mettesse i
cittadini al corrente delle leggi, questi non si sorprenderebbero della
pena a cui vengono condannati, ma se i magistrati nascondo le leggi in
collaborazione con l’organizzazione criminale “Ordine dei giornalisti” allora
mettono in atto un vero e proprio agguato nei confronti dei cittadini.
Perché insisto su
questo punto? In fondo viene fatto per ogni legge o quasi?
Perché nella nostra
società non esiste il concetto del cittadino come soggetto di diritto
Costituzionale in contrapposizione al cittadino a cui si fa violenza perché lo
si considera un oggetto di possesso. E’ una distinzione che nemmeno i
magistrati conoscono perché non partecipano al dibattito civile, ma si
rinchiudono nelle loro farneticazioni deliranti come fece il sostituto
procuratore di Belluno Roberta Gallego.
E’ sintomatico come
proprio a Belluno ci sia il caso di uso personale delle leggi nella vicenda
della violenza al Sanguinazzi di Feltre. Con le stesse
indagini i giudici di Belluno, legati probabilmente all’organizzazione delle
aguzzine (la chiesa cattolica), dichiarano che le violenze nei confronti dei
bambini non sono un reato; stesse prove alla Corte d’Appello di Venezia le
suore aguzzine vengono condannate per il reato di “abuso dei mezzi di
correzione”; stesse prove, alla Corte di Cassazione le suore aguzzine vengono
condannate per il reato più grave di “maltrattamenti”. E’ difficile non pensare
che ci sia stata una contiguità di interessi, se non altro di natura morale ed
etica, fra i magistrati giudicanti di Belluno e l’organizzazione cui appartengo
le suore aguzzine del Sanguinazzi. Il giudizio dei
magistrati di Belluno indica quanto sia profonda l’idea nella cultura secondo
cui i bambini sono oggetti di possesso in quanto devono “onorare il padre e la
madre”. Pensiamo che questo è il concetto fra
magistrati, addetti ai lavori. Proviamo a pensare qual idea dei bambini ha
nella gente comune che è vissuta solo di chiesa cattolica. E’ vissuta
dell’onnipotenza di quel Gesù che fu arrestato col bambino nudo. L’immagine di
Gesù, il “figo”, il superuomo che si “fa” i bambini.
Riporto il testo
della legge approvata dal Parlamento della Repubblica Italiana:
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente
legge:
Art. 1
Autorizzazione
alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a
Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla
Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.
Art. 3
Autorità nazionale
1. In relazione alle disposizioni previste
dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità
nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati
nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno. la legge è pubblicata da Claudio Simeoni perle idee della
Federazione Pagana.
2. Le attività di registrazione e di
conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato
concluso il 27maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria,relativo all'approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la
criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e
alle relative disposizioni di attuazione.
Art. 4
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini
di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui
all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo
XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies
e609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze
attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto
comma dell'articolo 609-quater»;
b) dopo l'articolo 414 è inserito il
seguente:
«Art. 414-bis
(Istigazione a pratiche di pedofilia e
di pedopornografia). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di
espressione,pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più
delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di
cui all'articolo 600-quater. 1,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione
da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o
più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di
carattere artistico, letterario, storico o di costume»;
c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Se
l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,600-quinquies, 609-bis,
quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di
anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni
nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi
previsti dal secondo comma»;
d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente: «Art. 572
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o
comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui
affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o
per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da
due a sei anni. La pena è aumentata se
il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale
grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una
lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;
e) all'articolo 576:
1) al primo comma, alinea, le parole: «la
pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»;
2) il numero 5) del primo comma è sostituito
dal seguente: «5)
in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli
572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e609-octies»;
3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte»
sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»;
f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma,
è inserito il seguente:
«La condanna ovvero
l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo
comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall'esercizio della potestà
del genitore;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi
ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;
g) l'articolo 600-bis è sostituito dal
seguente:
«Art. 600-bis
(Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da euro 15.000 a euro150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una
persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o
controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto,ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche
solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
euro 1.500 a euro 6.000»;
h) all'articolo 600-ter:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«È punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000
chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto,
realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto
a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti
spettacoli trae altrimenti profitto»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli
pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia
minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore
degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate,
o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni
diciotto per scopi sessuali»;
i) l'articolo 600-sexies è abrogato;
l) l'articolo 600-septies è sostituito dal
seguente:
«Art. 600-septies
(Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli
articoli 609-bis,quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni
diciotto oil reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo
609-ter,primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater,
609-quinquies,609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di
anni diciotto o il reato è aggravato dalle
circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri
1), 5) e 5-bis), e609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della
persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei
beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa
non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente
a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di
cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la
disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»;
m) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti
i seguenti:
«Art. 600-septies.1
(Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione
è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori,ovvero aiuta concretamente l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione ola cattura dei concorrenti.
Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). - Alla condanna
o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto
di cui all'articolo414-bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della potestà genitoriale,
quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del
reato; pubblicato
per conto di www.stregoneriapagana.it
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi
ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e
l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici;l'interdizione dai pubblici uffici per
la durata di anni cinque inseguito alla condanna alla reclusione da tre a
cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo
comma,quanto all'interdizione perpetua.
La condanna o l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori,
comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
In ogni caso è disposta la chiusura degli
esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente
sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;
n) l'articolo 602-bis è abrogato;
o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo
comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, e600-ter, la pena è aumentata da un terzo
alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,
primo e secondo comma,600-ter, primo comma, e
600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso
approfittando della situazione di necessità del minore.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,
primo e secondo comma,600-ter e 600-quinquies, nonché
dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se
il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore
degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla
metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore
adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da
persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza,custodia, lavoro, ovvero da
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro
funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di
infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è
aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante
somministrazione di sostanze
alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli
per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti
di tre o più persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla
presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»;
Pubblicato a cura di www.religionepagana.it
p) dopo l'articolo 602-ter, è inserito il
seguente:
«Art. 602-quater
(Ignoranza dell'età della persona offesa). -
Quando i delitti
previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni
diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età
della persona offesa,salvo che si tratti di ignoranza
inevitabile»;
q) all'articolo 604, le parole: «e
609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e
609-undecies»;
r) all'articolo 609-quater:
1) il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«Fuori dei casi previsti dall'articolo
609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi
alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli
anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;
2) al quarto comma, le parole: «fino a due
terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;
s) l'articolo 609-quinquies è sostituito dal
seguente:
«Art. 609-quinquies (Corruzione
di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di
anni quattordici, alfine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere
una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine
di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il
colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui
convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione,di istruzione, di vigilanza o di custodia,
il minore è affidato, oche abbia con quest'ultimo una relazione di stabile
convivenza»; pubblicato da www.federazionepagana.it
t) l'articolo 609-sexies è sostituito dal
seguente:
«Art. 609-sexies
(Ignoranza dell'età della persona offesa). -
Quando i delitti
previsti negli articoli
609-bis, 609-ter,609-quater,
609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni
diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il
colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona
offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;
u) all'articolo 609-nonies:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La condanna o l'applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter,609-quater, 609-quinquies, 609-octies
e 609-undecies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore,
quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante
del reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi
ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e
l'esclusione dalla successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici;l'interdizione dai pubblici uffici per
la durata di anni cinque inseguito alla condanna alla reclusione da tre a
cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo
comma,quanto all'interdizione perpetua;
5) la sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte»;
2) al secondo comma, le parole: «e
609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i
seguenti:
«La condanna per i delitti previsti
dall'articolo 600-bis,secondo comma, dall'articolo
609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli
609-quater, 609-quinquies e609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo
comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una
durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza
personali:
1) l'eventuale imposizione di restrizione
dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a
luoghi frequentati abitualmente da minori;
2) il divieto di svolgere lavori che
prevedano un contatto abituale con minori;
3) l'obbligo di tenere informati gli organi
di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
Chiunque viola le disposizioni previste dal
terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»;
v) all'articolo 609-decies: pubblicato da
www.federazionepagana.it
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando si procede per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi
in danno di minorenni, ovvero per il delitto
previsto dall'articolo609-quater,
il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;
2) il secondo comma è sostituito dal
seguente:
«Nei casi previsti dal primo comma,
l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori
o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi,fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative
di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle
vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei
soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,e ammessi
dall'autorità giudiziaria che procede»;
z) nella sezione II del capo III del titolo
XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:
«Art. 609-undecies
(Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui
agli articoli 600, 600-bis,600-ter e 600-quater, anche
se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater,609-quinquies e 609-octies, adesca un minore
di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la
reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a
carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o
minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o
di altre reti o mezzi di comunicazione».
Art. 5
Modifiche al
codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a ) all'articolo 51:
1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416,
sesto e settimo comma,»;
2) al comma 3-quinquies, le parole: «600-bis, 600-ter,600-quater, 600-quater.1,
600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1,600-quinquies,
609-undecies»;
b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la
parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo
la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1,
600-septies.2, 601, 602,»;
c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-ter. Nei
procedimenti per i delitti previsti dagli articoli600, 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601,602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undeciesdel codice penale, la polizia
giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si
avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile,
nominato dal pubblico ministero»;
d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Nei
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351,comma
1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone
minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria
infantile»;
e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la
lettera d-bis) è inserita la seguente:
«d-ter) delitto di
atti sessuali con minorenne di
cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è
inserito il seguente:
«5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351,comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da
persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile»;
g) all'articolo 392, il comma 1-bis è
sostituito dal seguente:
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell’Anticristo
P.le Parmesan,
8
30175 – Marghera Venezia
Tel. 3277862784
«1-bis. Nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter e
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601,602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 609-undecies e612-bis del codice penale il pubblico ministero,
anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne,
anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;
h) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la
parola: «609-octies»è inserita la seguente: «, 609-undecies»; i) all'articolo 407, comma 2, lettera
a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono
sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo
comma»;
l) al comma 1-bis dell'articolo 444, le
parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono
sostituite dalla seguente: «600-bis,».
Art. 6
Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
abitualmente da minori.
1. Al comma 5 dell'articolo 8 del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo
1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati
abitualmente da minori».
Art. 7
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di concessione di benefici ai
detenuti per reati in danno di minori.
1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della
legge 26 luglio1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di
cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-bis, 600-ter,600-quater, 600-quinquies,» e le
parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle
seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies
e 609-undecies».
2. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il
seguente:
«1-quinquies. Salvo
quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti
e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies,609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice
penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il
tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di
riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bisdella presente legge».
3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio
1975, n. 354, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Trattamento
psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). - 1. Le
persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche
se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo
600-quater.1,600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del
codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice,
se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento
psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale
trattamento è
valutata ai sensi dell'articolo 4-bis,
comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici
previsti dalla medesima disposizione».
Art. 8
Confisca
1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di
produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».
Art. 9
Disposizioni
in materia di gratuito patrocinio
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è
sostituito dal seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di
minori,dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies,601,
602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al
patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».
Art. 10
Clausola
di invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro
degli
affari
esteri
Ho idea che saranno
necessarie generazioni diverse di magistrati per poter applicare in maniera
coerente e utile per la società questa legge.
Serviranno numerosi
traumi sociali e molto conflitto perché si prenda coscienza che la violenza ai
minori danneggia l’intera società civile. I semi ci sono, ma manca la
“speranza” perché gli attuali violentati subiscono minacce di denuncia e di
aggressione qualora esprimano un pensiero diverso da quello cattolico. Vengono
minacciati qualora critichino la negligenza di magistrati più tesi a difendere
le loro posizioni di potere e di dominio che non ad applicare le leggi. Troppo
spesso i magistrati amministrano la legge con i principi assolutistici del
crocifisso, con cui minacciano i cittadini, anziché amministrare la legge
avendo presenti i principi della Costituzione.
Pubblicata da:
21 novembre 2012
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell’Anticristo
P.le Parmesan,
8
30175 – Marghera Venezia
Tel. 3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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