La legge italiana che recepisce

la Convenzione di Lanzarote

e le sue implicazioni

nella società civile

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Con l’entrata in vigore della legge che recepisce la Convenzione di Lanzarote, il codice penale e il codice di procedura penale vengono notevolmente modificati. La modificazione del codice riguarda una tipologia di persone che commettono azioni e che non sempre sono consapevoli del significato delle azioni compiute.

Mentre il prete cattolico che molesta i bambini è consapevole che sta commettendo un reato contro la persona, spesso le persone della società civile, nelle categorie sociali più emarginate e meno abbienti, sottoposte all’assolutismo del catechismo della chiesa cattolica, non sono consapevoli della distinzione esistente fra “peccato” e “reato”. Non vengono messe nelle condizioni di conoscere le leggi e le loro implicazioni. Di questa “ignoranza” voluta e organizzata dallo Stato Italiano, si fanno forti i magistrati quando devono aggredire persone della società che non hanno mezzi sufficienti per difendersi.

Il problema che mi pongo è la diffusione della conoscenza delle leggi dello Stato.

Le persone nella società civile, in particolare i bambini, vengono sottoposti alla violenza con cui i preti cattolici impongono loro norme, valori etici e morali, obblighi di obbedienza e sottomissione propri del crocifisso. Tali valori religiosi, propri della monarchi assoluta, non vengono distinti dai valori sociali e Costituzionali pertanto, anche se la legge definisce le relazioni sessuali partendo dall’assunto Costituzionale che il bambino è un soggetto di diritto Costituzionale, la morale cattolica, imposta ai magistrati, impone di pensare al bambino come un oggetto di possesso e un soggetto che deve, comunque, obbedire e stare zitto.

E’ il senso dell’articolo di Lauredana Marsiglia del giornale Il Gazzettino del 2004 in relazione alle violenze messe in atto dalle suore cattoliche dell’asilo Sanguinazzi di Feltre e che la Procura della Repubblica, per favorire le attività di Lauredana Marsiglia, ha voluto ignorare l’articolo 599, in cui si è espressa l’indignazione per tanta atrocità, del codice penale e ha trasformato in reato ciò che la Procura della Repubblica stessa ha affermato che non era un reato. Se da un lato la legge fa obbligo al magistrato di interpretare la legge, la violenza del magistrato che impedisce all’imputato di difendersi, come nel caso del tribunale di Belluno, e la contiguità fra giornalista che frequenta per lavoro la Procura della Repubblica, il Presidente del Tribunale che frequenta ambienti ecclesiastici e che ritiene le suore cattoliche in diritto di picchiare i bambini, gli avvocati della difesa che cercano favori assecondando la giornalista contro gli interessi dell’imputato; va da sé che puoi fare tutte le leggi che vuoi ma, sfruttando la non conoscenza diffusa della legge, la legge viene usata nello spirito della legge quando difende interessi in cui si identificano i magistrati e viene usata contro lo spirito della legge quando questo fa comodo a magistrati: come nel procedimento di Belluno con Lauredana Marsiglia a cui interessava soltanto minimizzare, al fine di legittimarle, le violenze delle suore cattoliche contro i bambini.

Noi viviamo in una società malata di non conoscenza dello spirito della legge.

Così, mentre la Corte di Cassazione si è sforzata per anni di far comprendere come i bambini siano dei soggetti di diritto Costituzionale e nei loro confronti i genitori sono portatori di doveri; la chiesa cattolica, per destabilizzare la Costituzione, impone ai bambini quell’orripilante e illegale “onora il padre e la madre” che è finalizzato a disarmare i bambini davanti alle violenze in famiglia e nella società civile.

Quando i bambini prendono consapevolezza di essere dei soggetti di diritto e di aver subito violenza, sembra che sia sempre troppo tardi per denunciarlo.

La legge recepisce le indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione e, aggravando le pene, aumenta le possibilità di indagine e di repressione dei reati contro i minori. Finalmente, con questa legge, la famiglia si avvicina maggiormente al modello della famiglia indicata dalle norme Costituzionali e si allontana da quel modello criminale qual era la “sacra famiglia” cristiana.

Si può tranquillamente prevedere, per i prossimi dieci anni, un aumento di inchieste e processi per reati in famiglia e una conseguente disgregazione del modello della famiglia imposto dal cristianesimo. La struttura della famiglia cristiana è un modello che legittima la violenza in famiglia. Durante il catechismo, la chiesa cattolica insegna ai bambini ad obbedire al padre, alla moglie di sottomettersi al marito. Il modello della sacra famiglia non è solo un modello religioso, ma rappresenta il modello entro il quale viene costretto il pensiero umano. Quando la famiglia cristiana si forma, i coniugi trovano poco importante valutare il modello della loro famiglia. La libido che esprimono nella relazione travolge la loro capacità di critica. Il coniuge violento non viene censurato, ma giustificato nella speranza che “può cambiare”. Superato l’innamoramento le relazioni interpersonali del possesso degli individui della famiglia cristiana, cominciano a pesare. Diventano asfissianti. L’obbedienza di un coniuge all’altro appare per ciò che è: una schiavitù. Un coniuge si ribella e l’altro tende a riprendere il controllo delle sue scelte e impedirne l’autodeterminazione. Nella famiglia cristiana la parte sottomessa chiede dignità e la violenza, giorno dopo giorno, diventa sempre più aggressiva. La famiglia, cristianamente intesa, porta ai crimini contro i bambini e le donne.

Questa legge contribuirà sicuramente a far saltare la famiglia cristiana e a riportare la civiltà nella società civile contro il buio dell’oscurantismo morale imposto dalla chiesa cattolica.

Riporto la legge che è entrata in vigore il 23 ottobre 2012 e che, a mio avviso, né gli organi d’informazione, né gli addetti ai lavori hanno preso consapevolezza delle implicazioni che avrà nella società. E questo è dovuto dall’assoluta indifferenza degli addetti ai lavori e degli organi di informazione per le dinamiche proprie della società in cui viviamo. Addetti ai lavori e organi di informazione vivono all’interno di una realtà immaginata e usano violenza quando qualcuno tenta di indicare loro la realtà vissuta dalle persone.

Riporto il testo completo della legge con cui il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

Lo sanno i cittadini che dal 23 ottobre 2012 chi commette un reato di questa natura viene condannato con questa legge? Ricordo che solo nell’ideologia nazista si dice “tu non devi commettere un reato, punto!” nella nostra democrazia “Questo è il reato e questa la pena!”, ma se tu cambi la pena, io ne sono informato? Se la democrazia, anziché violentare i cittadini, mettesse i cittadini al corrente delle leggi, questi non si sorprenderebbero della pena a cui vengono condannati, ma se i magistrati nascondo le leggi in collaborazione con l’organizzazione criminale “Ordine dei giornalisti” allora mettono in atto un vero e proprio agguato nei confronti dei cittadini.

Perché insisto su questo punto? In fondo viene fatto per ogni legge o quasi?

Perché nella nostra società non esiste il concetto del cittadino come soggetto di diritto Costituzionale in contrapposizione al cittadino a cui si fa violenza perché lo si considera un oggetto di possesso. E’ una distinzione che nemmeno i magistrati conoscono perché non partecipano al dibattito civile, ma si rinchiudono nelle loro farneticazioni deliranti come fece il sostituto procuratore di Belluno Roberta Gallego.

E’ sintomatico come proprio a Belluno ci sia il caso di uso personale delle leggi nella vicenda della violenza al Sanguinazzi di Feltre. Con le stesse indagini i giudici di Belluno, legati probabilmente all’organizzazione delle aguzzine (la chiesa cattolica), dichiarano che le violenze nei confronti dei bambini non sono un reato; stesse prove alla Corte d’Appello di Venezia le suore aguzzine vengono condannate per il reato di “abuso dei mezzi di correzione”; stesse prove, alla Corte di Cassazione le suore aguzzine vengono condannate per il reato più grave di “maltrattamenti”. E’ difficile non pensare che ci sia stata una contiguità di interessi, se non altro di natura morale ed etica, fra i magistrati giudicanti di Belluno e l’organizzazione cui appartengo le suore aguzzine del Sanguinazzi. Il giudizio dei magistrati di Belluno indica quanto sia profonda l’idea nella cultura secondo cui i bambini sono oggetti di possesso in quanto devono “onorare il padre e la madre”. Pensiamo che questo è il concetto fra magistrati, addetti ai lavori. Proviamo a pensare qual idea dei bambini ha nella gente comune che è vissuta solo di chiesa cattolica. E’ vissuta dell’onnipotenza di quel Gesù che fu arrestato col bambino nudo. L’immagine di Gesù, il “figo”, il superuomo che si “fa” i bambini.

Riporto il testo della legge approvata dal Parlamento della Repubblica Italiana:

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

     Art. 1

 

          Autorizzazione alla ratifica

 

 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».

 

  Art. 2

 

            Ordine di esecuzione

 

 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

  

Art. 3

 

             Autorità nazionale

 

 1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero dell'interno. la legge è pubblicata da Claudio Simeoni perle idee della Federazione Pagana.

 2. Le attività di registrazione e di conservazione dei dati di cui al comma 1 sono svolte in conformità al Trattato concluso il 27maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria,relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), reso esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative disposizioni di attuazione.

 

Art. 4

 

           Modifiche al codice penale

 

 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,  609-quinquies  e609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater»;

  b) dopo l'articolo 414 è inserito il seguente:

  «Art. 414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia  e  di pedopornografia). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione,pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al  materiale pornografico di cui  all'articolo 600-quater. 1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.  Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.  Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume»;

  c) all'articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:   «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma»;

  d) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:   «Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). -Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.  La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.  Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;

  e) all'articolo 576:

   1) al primo comma, alinea, le parole: «la pena di morte» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dell'ergastolo»;

   2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:    «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e609-octies»;

   3) nella rubrica, le parole: «Pena di morte» sono sostituite dalla seguente: «Ergastolo»;

  f) all'articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

  «La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

 

   1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

   2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno»;

  g) l'articolo 600-bis è sostituito dal seguente:

  «Art. 600-bis (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro150.000 chiunque:

   1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

   2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto,ovvero altrimenti ne trae profitto.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato,  chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»;

  h) all'articolo 600-ter:

   1) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

    1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

    2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto»;

   2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

 Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»;

  i) l'articolo 600-sexies è abrogato;

  l) l'articolo 600-septies è sostituito dal seguente:

  «Art. 600-septies (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su  richiesta  delle  parti  a  norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis,quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto oil reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter,primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies,609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle  circostanze  di  cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter»;

  m) dopo l'articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:

  «Art. 600-septies.1 (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione ola cattura dei concorrenti.

  Art. 600-septies.2 (Pene accessorie). -  Alla  condanna  o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a  norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo414-bis del presente codice conseguono:

   1) la perdita della potestà genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;  pubblicato per conto di www.stregoneriapagana.it

   2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

   3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

   4)  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici;l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque inseguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma,quanto all'interdizione perpetua.

 La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

 In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;

  n) l'articolo 602-bis è abrogato;

  o) all'articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

  «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

 Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma,600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza,custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

 Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze  alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»; Pubblicato a cura di www.religionepagana.it

  p) dopo l'articolo 602-ter, è inserito il seguente:

  «Art. 602-quater (Ignoranza dell'età della persona offesa). -

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa,salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;

  q) all'articolo 604, le parole: «e 609-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies»;

  r) all'articolo 609-quater:

   1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni»;

   2) al quarto comma, le parole: «fino a due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non eccedente i due terzi»;

  s) l'articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:

  «Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, alfine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

 La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, oche abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza»; pubblicato da www.federazionepagana.it

 

  t) l'articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:

  «Art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa). -

Quando i delitti previsti  negli  articoli  609-bis,  609-ter,609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile»;

  u) all'articolo 609-nonies:

   1) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli  609-bis,  609-ter,609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

    1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

    2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

    3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

    4)  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici;l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque inseguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma,quanto all'interdizione perpetua;

    5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

   2) al secondo comma, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 609-undecies»;

   3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

   «La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis,secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

    1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

    2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

    3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

 Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»;

  v) all'articolo 609-decies: pubblicato da www.federazionepagana.it

   1) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto  previsto  dall'articolo609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni»;

   2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi,fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede»;

 

  z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro II, dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

  «Art. 609-undecies (Adescamento di minorenni). - Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis,600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater,609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».

 

  

  Art. 5

 

        Modifiche al codice di procedura penale

 

 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

  a ) all'articolo 51:

   1) al comma 3-bis, le parole: «416, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «416, sesto e settimo comma,»;

   2) al comma 3-quinquies, le parole:  «600-bis,  600-ter,600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies» sono  sostituite  dalle seguenti: «414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater,  600-quater.1,600-quinquies, 609-undecies»;

  b) al comma 6 dell'articolo 282-bis, dopo la parola: «571,» è inserita la seguente: «600,» e dopo la parola: «600-quater,» sono inserite le seguenti: «600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602,»;

  c) all'articolo 351 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601,602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undeciesdel codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero»;

  d) all'articolo 362 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351,comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;

  e) al comma 2 dell'articolo 380, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:

  «d-ter) delitto di atti sessuali  con  minorenne  di  cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale»;

  f) dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis è inserito il seguente:   «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351,comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile»;

  g) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell’Anticristo

P.le Parmesan, 8

30175 – Marghera Venezia

Tel. 3277862784

 

  «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601,602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1»;

  h) al comma 5-bis dell'articolo 398, dopo la parola: «609-octies»è inserita la seguente: «, 609-undecies»;   i) all'articolo 407, comma 2, lettera a), al numero 7-bis), le parole: «600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma»;

  l) al comma 1-bis dell'articolo 444, le parole: «600-bis, primo e terzo comma,» sono sostituite dalla seguente: «600-bis,».

 

  

    Art. 6

 

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente da minori.

 

 1. Al comma 5 dell'articolo 8 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:«, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori».

 

    Art. 7

 

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia  di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

 

 1. Al comma 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti:  «600-bis,  600-ter,600-quater, 600-quinquies,» e le parole: «e  609-octies»  sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  609-quinquies,  609-octies  e 609-undecies».

 2. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

 «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui  all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies,609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bisdella presente legge».

 3. Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

 «Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). - 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale  pornografico  di  cui  all'articolo  600-quater.1,600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento  è valutata ai  sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».

 

   Art. 8

 

               Confisca

 

 1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,».

 

Art. 9

 

      Disposizioni in materia di gratuito patrocinio

 

 1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:  «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis,609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori,dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies,601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

 

  Art. 10

 

            Clausola di invarianza

 

 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

  Data a Roma, addì 1° ottobre 2012

 

               NAPOLITANO

 

                Monti, Presidente del Consiglio dei

                Ministri

 

                Terzi di Sant'Agata, Ministro degli

                affari esteri

 

 

Ho idea che saranno necessarie generazioni diverse di magistrati per poter applicare in maniera coerente e utile per la società questa legge.

Serviranno numerosi traumi sociali e molto conflitto perché si prenda coscienza che la violenza ai minori danneggia l’intera società civile. I semi ci sono, ma manca la “speranza” perché gli attuali violentati subiscono minacce di denuncia e di aggressione qualora esprimano un pensiero diverso da quello cattolico. Vengono minacciati qualora critichino la negligenza di magistrati più tesi a difendere le loro posizioni di potere e di dominio che non ad applicare le leggi. Troppo spesso i magistrati amministrano la legge con i principi assolutistici del crocifisso, con cui minacciano i cittadini, anziché amministrare la legge avendo presenti i principi della Costituzione.

Pubblicata da:

 

21 novembre 2012

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

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