LA COSTITUZIONE EUROPEA



PARTE I


LE REGOLE DELLA VITA DEMOCRATICA NELL'UNIONE EUROPEA DETERMINATE DALLA NUOVA COSTITUZIONE

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La Federazione Pagana è consapevole della necessità della conoscenza delle regole che vengono determinate dalla nuova Costituzione Europea atte a determinare le relazioni fra i cittadini e le istituzioni stesse.

Il Titolo VI denominato “LA VITA DEMOCRATICA NELL'UNIONE” contiene una serie di articoli della prima parte della Costituzione Europea che va dall'articolo 44 all'articolo 51 e che stabiliscono le regole attraverso le quali i cittadini possono incidere sulla politica e sulle scelte dell'Unione.

Rispettare le regole ci permette di assumere quell'importanza giuridica capace di costruire il futuro sia delle singole organizzazioni di cittadini all'interno dell'Unione, sia dell'Unione stessa.

E' convinzione della Federazione Pagana che troppi Sistemi Sociali tengano nascoste le regole e le norme giuridiche al fine di costruire ignoranza e spingere all'illegalità l'attività dei cittadini che si sentono sperduti nella NON conoscenza delle regole. Memori del comportamento di Roma Antica e delle Antiche civiltà in cui le leggi venivano esposte sulle pubbliche piazze affinché i cittadini fossero a conoscenza delle norme che regolavano la loro esistenza e memori dell'orrore cristiano che sottraendo il dio padrone e stragista alla giustizia della legge ne perpetravano l'orrore, si è deciso di rendere pubblici gli articoli della Nuova Costituzione Europea.

Per la Federazione Pagana: il Pontefice eletto

Claudio Simeoni




TITOLO VI :

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE



Articolo 44: Principio dell'uguaglianza democratica


L'Unione rispetta, in tutte le attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini. Questi ultimi

beneficiano di uguale attenzione da parte delle istituzioni dell'Unione.



Articolo 45: Principio della democrazia rappresentativa


1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sul principio della democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo. Gli

Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio dei ministri dai

rispettivi governi, che sono essi stessi responsabili dinanzi ai parlamenti nazionali, eletti dai

loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono

prese nella maniera più aperta e più vicina possibile al cittadino.

4. I partiti politici di livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e

ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.



Articolo 46: Principio della democrazia partecipativa


1. Le istituzioni dell'Unione danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli

opportuni canali la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni

in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le

associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione

procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Su iniziativa di almeno un milione di cittadini dell'Unione appartenenti ad un numero

rilevante di Stati membri, la Commissione può essere invitata a presentare una proposta

appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico

dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le

disposizioni relative alle procedure e alle condizioni specifiche necessarie per tale iniziativa

dei cittadini.



Articolo 47: Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo


L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo

conto della diversità dei sistemi nazionali; facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro

autonomia.



Articolo 48: Il mediatore europeo


Un mediatore europeo, nominato dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di

cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, le

esamina e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.



Articolo 49: Trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione


1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le

istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio dei ministri

allorché esamina una proposta legislativa e l'adotta.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti, indipendentemente dalla forma in

cui essi sono prodotti, delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione, alle

condizioni previste nella parte III.

4. La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o

privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

5. Ciascuna istituzione, organo o agenzia di cui al paragrafo 3 stabilisce nel suo regolamento

interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla

legge europea di cui al paragrafo 4.



Articolo 50: Protezione dei dati di carattere personale


1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. La legge europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e

delle agenzie dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano

nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione

di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.



Articolo 51: Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali


1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e

le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. L'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni,

riconoscendone l'identità e il contributo specifico.



LA CONVENZIONE EUROPEA


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