La convenzione di Lanzarote
per la protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali
trasformata in legge dallo Stato Italiano
ed entrata in vigore il 23 ottobre 2012
Da quando gli ebrei, scrivendo il
Pentateuco, legittimarono la violenza sui bambini ad opera dei genitori, circa
duemilaseicento anni or sono, per la prima volta viene istituito uno strumento
giuridico che riconoscendo i bambini come dei soggetti di diritto
Costituzionale, punisce la violenza nei loro confronti. Mentre gli ebrei
consideravano i bambini oggetti di possesso a cui andavano inculcati i dieci
comandamenti e non veniva punita la violenza, in particolare la violenza
sessuale, nei confronti dei bambini ad opera del padre (proibizione assente nel
Levitivo 18, 6-26), i cattolici facevano della violenza sessuale nei confronti
dei bambini pratica concorrente e ricorrente per imporre la fede mediante la
sottomissione dei bambini al prete cattolico che chiamano: padre.
Questo fu il motivo della
difficoltà che ebbe lo Stato Italiano per approvare una legge secondo cui la
violenza sessuale era un reato contro la persona anziché contro la morale
imposta dal dio padrone della chiesa cattolica. La chiesa cattolica intendeva
mantenere il reato di violenza sessuale nell’ambito del peccato (nell’ambito
della morale, dell’offesa fatta al suo dio padrone) per poterlo mettere in atto
(e poi cancellarlo mediante la confessione) al fine di manipolare la struttura
emotiva delle perone trasformate in oggetti di possesso del proprio dio e di
chi, di volta in volta, lo rappresentava.
La Convenzione di Lanzarote è una
convenzione che riafferma la società “Pagana” in contrapposizione alla società
cristiana che per duemila anni ha costruito la sua “città di dio” in cui ha
rinchiuso, come in un campo di concentramento, gli Esseri Umani. Qual è la
differenza fra una società cristiana e società Pagana? Nella società cristiana
il dio padrone, con tutta la sua legittimazione morale, è il fondamento del
sistema giuridico a cui gli uomini devono essere sottomessi, con qualunque
mezzo; la società Pagana ha come suo fondamento l’uomo, inteso come complesso
pulsionale teso verso le trasformazioni future, quale soggetto di diritto. La
Convenzione di Lanzarote sottraendo i bambini dall’arbitrio della famiglia,
delle istituzioni, dei vari padroni che possono incontrare nella loro crescita
e obbligando la famiglia, le Istituzioni e i vari padroni a tutelare la
crescita e i diritti inviolabili della persona nei bambini, ha sottratto i
bambini dall’essere degli oggetti di possesso come imposto dal dio padrone dei
cristiani.
Con la Convenzione, i bambini sono
soggetti di diritto Costituzionale e non più oggetti di possesso come imposto
dalla chiesa cattolica, dai cristiani in generale. I bambini non sono oggetti
creati dal dio padrone che per quanto violentati non è possibile modificare ciò
che il dio padrone ha creato, sono individui in crescita e in modificazione la
violenza che subiscono modifica la loro crescita e la loro modificazione
danneggiando grandemente il loro essere individui sociali.
L’odio della chiesa cattolica
contro la società civile e la Costituzione della Repubblica ha impedito fino
all’ottobre 2012 che una legge per la tutela dell’infanzia fosse approvata in
ossequio alla Costituzione della Repubblica. La Costituzione della Repubblica,
in vigore dal 1948, è stata disattesa per 64 anni al fine di favorire le
attività di violenza sui minori ad opera della chiesa cattolica a cui, uno
Stato “pavido” e omissivo dei propri doveri, affida i minori a cui i cattolici
hanno fatto violenza affinché subiscano altra violenza fingendo di tutelarli:
lo sa benissimo che vengono costretti con la violenza in ginocchio davanti al
crocifisso!
Nella speranza che il paganesimo,
se non la Religione Pagana, possa continuare a svilupparsi nel cuore degli
Esseri Umani per costruire una società in cui Madre Temi liberi gli uomini
dalle costrizioni immorali che i cristiani impongono, pubblico integralmente la
Convenzione di Lanzarote: sapranno poliziotti e magistrati applicarla con
onore? Io mi auguro di sì! Mi auguro che la Polizia di Stato non si comporti,
come fece, con la cecità messa in atto all’Istituto Provolo di Verona.
Nel frattempo, il dolore della
violenza sessuale subita dai bambini nello Stato Italiano, ricade, come
responsabilità sia morale che giuridica, su ogni persona che ha occupato uno
scranno nel Parlamento della Repubblica Italiana: proteggere l’infanzia era un
loro dovere prioritario. Non è stato fatto per assicurare alla chiesa cattolica
un ingiusto profitto. Nessuno, purtroppo, chiederà loro conto del delitto che
hanno commesso, ma riconoscere la loro responsabilità sia in campo etico che
morale, serve per ricordare quanti altri delitti commettono non dando
attuazione TOTALE alla Costituzione della Repubblica.
21 novembre 2012
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell’Anticristo
Serie dei Trattati del
Consiglio d'Europa - n° 201
Convenzione del
Consiglio d'Europa
per la protezione dei
bambini
contro lo sfruttamento e
gli abusi sessuali
Lanzarote, 25.X.2007
Preambolo
Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa e gli
altri firmatari della presente Convenzione;
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa
è di realizzare un'unione più stretta fra i propri membri;
Considerato che ogni bambino ha diritto, da
parte della propria famiglia, della società e dello Stato alle misure di
protezione richieste dalla sua condizione di minore;
Preso atto che lo sfruttamento sessuale dei
bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di
prostituzione, così come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini,
ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la
salute e lo sviluppo psicosociale del bambino;
Preso atto che lo sfruttamento e gli abusi
sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti, sia a livello nazionale che internazionale, in
particolare per quanto attiene all'utilizzo crescente delle tecnologie di
comunicazione e di informazione da parte
dei bambini e degli autori di reati e che, per prevenirli e contrastarli, una
cooperazione internazionale si rende indispensabile;
Considerato che il benessere ed il superiore
interesse dei bambini costituiscono valori fondamentali condivisi da tutti gli
Stati membri e debbono venire promossi senza discriminazione alcuna;
Richiamando il Piano d'Azione approvato in
occasione del Terzo Vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio
d'Europa(Varsavia, 16-17 maggio 2005), che raccomanda l'elaborazione di misure
per porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini;
Richiamando in particolare le seguenti
raccomandazioni del Comitato dei Ministri: n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale,
la pornografia, la prostituzione, nonché il traffico di bambini e
giovani adulti e Rec (2001)16 sulla protezione dell'infanzia dallo sfruttamento
sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica(STE n. 185) ed in
particolare il suo articolo 9, così come la Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 197);
Tenute presenti la Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STE n.
5), la Carta sociale europea aggiornata (1996, STE n. 163), la Convenzione
europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996, STE n. 160);
Tenute altresì presenti la Convenzione delle
Nazioni Unite relativa ai diritti del
bambino, in particolare l'articolo 34, il Protocollo facoltativo concernente la
vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
che utilizza come oggetto i bambini, così come il Protocollo addizionale alla
Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità
organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la
tratta delle persone, delle donne e dei bambini in particolare, nonché la
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro riguardante il
divieto delle peggiori forme di lavoro dei fanciulli e l'azione immediata in
vista della loro eliminazione;
Tenute presenti la Decisione-quadro del
Consiglio dell'UnioneEuropea relativa alla lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia (2004/68 JAI), la Decisione-quadro
delConsiglio dell'Unione Europea relativa allo status di vittime nell'ambito delle
procedure penali (2001/220JAI)
e la Decisione-quadro del
Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la tratta degli esseri
umani (2002/629JAI);
Tenuti in debito conto gli altri strumenti
giuridici e programmi internazionali attinenti
questa materia, in
particolare la Dichiarazione ed
il programma d'azione di Stoccolma, approvati in occasione del 1° Congresso
Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31
agosto 1996); l'Impegno mondiale di Yokohama, approvato in occasione del 2°
Congresso Mondiale contro Io sfruttamento sessuale dei bambini a fini
commerciali (20-21 novembre 2001); la
Risoluzione approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite S-27/2 "Un mondo degno dei
fanciulli" ed il Programma triennale "Costruire un'Europa per e con i
bambini", approvato a seguito del terzo Vertice e lanciato dalla
Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);
Determinati a contribuire efficacemente alla realizzazione del comune
obiettivo di proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali
quali ne siano gli autori ed a fornire assistenza alle vittime; [pubblicazione
integrale a cura della Federazione Pagana]
Tenuto conto della necessità di
elaborare uno strumento internazionale globale
incentrato sugli aspetti
legati alla prevenzione, alla
protezione ed al diritto penale in materia di lotta contro tutte le forme di
sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini e di istituire uno
specifico meccanismo di monitoraggio;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo
1 - Oggetto
1. Gli obiettivi di questa Convenzione sono:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali
riguardanti i bambini;
b. proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e abusi
sessuali;
c. promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.
2. Onde assicurare l'efficace applicazione
delle sue disposizioni ad opera delle Parti, la presente Convenzione istituisce
un meccanismo di monitoraggio specifico.
Articolo 2 - Principio di non discriminazione
L'applicazione della presente Convenzione ad
opera delle Parti, in particolare l'applicazione delle misure di protezione dei
diritti delle vittime, sarà assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in
particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione,opinioni
politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale,l'appartenenza a una
minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento
sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione.
Articolo
3 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a. il termine "bambino" indica ogni persona di età inferiore
ai diciotto anni;
b. l'espressione "sfruttamento e abusi sessuali riferiti a
bambini" include comportamenti di cui agli articoli dal 18 al 23della
presente Convenzione;
c. il termine "vittima" designa ogni bambino vittima
di sfruttamento o abusi sessuali.
Capitolo II - Misure preventive
Articolo 4 - Principi
Le Parti adotteranno le misure legislative o
di altro genere necessarie a prevenire tutte le forme di sfruttamento e abuso
sessuale riferiti a bambini e per proteggere questi ultimi.
Articolo
5 - Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a
contatto con i bambini.
1. Le Parti adotteranno le misure legislative
o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da
parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori
dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle
forze dell'ordine, così come nelle aree che riguardano le attività
sportive,culturali e del tempo libero.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative
o di altro genere affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano
un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai
bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilità prevista all'articolo
12, paragrafo 1.
3. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere, in conformità con la legislazione interna,
affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti
contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a
dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di
abusi sessuali relativi a bambini.
Articolo
6 - Istruzione dei bambini
Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere, affinché i bambini, durante l'istruzione primaria
e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di
abusi sessuali, così come sui mezzi per difendersi, adattate alla loro fase
evolutiva. Questa informazione, fornita, quando opportuno,in collaborazione con
i genitori, deve essere iscritta in un contesto più ampio di informazione sulla
sessualità e porre particolare attenzione alle situazioni di rischio,
specialmente quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie della
informazione e della comunicazione.
Articolo
7 - Programmi o misure di intervento preventivo
Le Parti vigileranno affinché persone che
temano di poter commettere qualcuno dei
reati previsti dalla Convenzione possano avere accesso, ove necessario, a
programmi o misure di intervento efficaci rivolte a valutare e prevenire i
rischi di passaggio all'atto.
Articolo
8 - Misure nei confronti del pubblico
1.
Le Parti promuoveranno
o condurranno campagne
di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello
sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di
prevenzione che possono essere adottate. [la pubblicazione della Convenzione di
Lanzarote è avvenuta a cura della Federa.zione Paga.na]
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di
materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformità con la
presente Convenzione.
Articolo
9 - Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società
civile
1. Le Parti incoraggeranno la partecipazione
dei bambini, in accordo con le loro fasi di sviluppo, all'elaborazione e dall'attuazione delle politiche, programmi
pubblici o altre iniziative concernenti la lotta allo sfruttamento ed agli
abusi sessuali riguardanti i bambini.
2. Le Parti incoraggeranno il settore privato,
in particolare il settore delle tecnologie della comunicazione e
dell'informazione,l'industria del turismo e viaggi, nonché i settori bancari e
finanziari, così come la
società civile, a
partecipare all'elaborazione ed attuazione delle politiche di
prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali riguardanti i bambini e
ad applicare norme interne di autoregolamentazione o coregolamentazione.
3. Le Parti incoraggeranno i media a fornire
adeguate informazioni circa tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi
sessuali relativi ai minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della
libertà di stampa.
4. Le Parti incoraggeranno il finanziamento,
anche, ove necessario,attraverso la creazione di fondi, di progetti e programmi
assunti dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i bambini
dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.
Capitolo III - Autorità specializzate e
organismi di coordinamento
Articolo 10 - Misure nazionali
di coordinamento e di collaborazione
1. Le Parti adotteranno le misure necessarie
ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi
organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta
allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il settore
dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e
delle autorità giudiziarie.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative
o di altro genere,necessarie per istituire o designare:
a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la
promozione e la protezione dei
diritti del bambino, assicurando che esse siano dotate di risorse e di
responsabilità specifiche;
b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a livello
nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano,
nel rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali,
l'osservazione e la valutazione dei fenomeni di sfruttamento e di abusi
sessuali a danno dei bambini.
3 Le Parti incoraggeranno la collaborazione
fra i poteri pubblici competenti, la società civile ed il settore privato al
fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a
danno dei bambini.
pubblicato da:
21 novembre 2012
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell’Anticristo
Capitolo IV - Misure di protezione ed assistenza alle vittime
Articolo
11- Principi
1. Le Parti adotteranno programmi sociali
efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario
supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono
affidate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per assicurare che quando l'età della vittima sia
incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure
di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate inattesa di
verificarne e determinarne l'età.
Articolo
12 - Segnalazione di sospetti di sfruttamento o di abusi sessuali
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per assicurare che le norme sulla riservatezza
imposte dalla legislazione interna a determinati professionisti chiamati a
lavorare a contatto con dei bambini non costituisca un ostacolo alla possibilità, per questi professionisti,
di segnalare ai servizi incaricati della protezione dell'infanzia ogni
situazione di un bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi
ragionevoli per ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi
sessuali.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per incoraggiare ogni persona che sia a
conoscenza o che sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi
sessuali a danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti.
Articolo
13 - Servizi di assistenza
Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di
servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di
fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del
loro anonimato.
Articolo
14 - Assistenza alle vittime
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime
al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure
adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere indebito conto
il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino.
2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo
con la propria legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni
competenti o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle
vittime.
3. Qualora i genitori o le persone alle quali
è affidato il bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi
sessuali contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in
applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 11, comportano:
- La possibilità di allontanare il presunto reo dei fatti;
- La possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare.
Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate in conformità
all'interesse superiore del bambino.
4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative
o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano
beneficiare,ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di
sostegno psicologico d'urgenza.
Capitolo V - programmi o misure di
intervento
Articolo
15 - Principi generali
1. Le Parti prevederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, programmi o misure di intervento efficaci per le
persone indicate nell' articolo 16, paragrafi 1 e 2, onde prevenire e
minimizzare i rischi di recidive dei reati a carattere sessuale a danno dei
bambini. Tali programmi o misure dovranno
essere accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente
carcerario o all'esterno, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna.
2. Le Parti prevederanno o promuoveranno, in
conformità alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partenariati o
altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare servizi
di assistenza sanitaria, servizi
sociali, autorità giudiziarie e
altri organismi incaricati del monitoraggio delle persone indicate
dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2. messo in rete a cura del sito
stregoneriapagana.it
3. Le Parti provvederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione della pericolosità
e dei rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in conformità alla
presente Convenzione, da parte delle persone indicate dall'articolo16,
paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.
4. Le Parti provvederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione dell'efficacia dei
programmi e delle misure di intervento mese in atto.
Articolo 16 - Destinatari dei
programmi e delle misure di intervento
1. Le Parti provvederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, a che le persone perseguite per uno dei reati
configurati in conformità alla presente Convenzione abbiano accesso ai
programmi o alle misure menzionati all'articolo 15 paragrafo 1, in condizioni
che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti alla difesa e alle
esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle
regole che governano il principio della presunzione di innocenza.
2. Le Parti provvederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, a che le persone condannate per i reati definiti
in conformità alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o misure
menzionati all'articolo 15 paragrafo 1.
3. Le Parti provvederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, a che programmi o misure di intervento vengano
messe in atto o adattate per corrispondere ai bisogni connessi allo sviluppo
dei bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro che
sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, allo scopo di trattare i
loro problemi di condotta sessuale.
Articolo
17 - Informazione e consenso
1. Le Parti provvederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, a che le persone indicate dall'articolo 16 nei
confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano
pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura
con piena consapevolezza.
2. Le Parti provvederanno, in conformità alla
propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o
misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che
esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al
loro rifiuto.
Capitolo VI - Diritto penale materiale
Articolo 18 - Abusi sessuali
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per assicurare che siano considerati reati penali
i seguenti comportamenti intenzionali:
a. praticare attività sessuali con un bambino
che, in conformità alle relative disposizioni pertinenti al diritto nazionale,
non abbia raggiunto l'età legale per praticare attività sessuali;
b. praticare attività sessuali con un bambino:
- facendo uso di costrizione, della forza, o di minacce; o
- abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, di autorità o di
influenza sul bambino, inclusi i casi in cui ciò avvenga in famiglia; o
- abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del bambino,
segnatamente a causa di disabilità fisica o mentale o di una situazione di
dipendenza. pubblicato a cura di www.federazionepagana.it
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le
Parti determineranno l'età al di sotto della quale non sia consentito praticare
attività sessuali con un bambino.
3. Le disposizioni del paragrafo 1.a, non si
riferiscono alle attività sessuali consentite tra minori.
Articolo
19 - Reati relativi alla prostituzione infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti
comportamenti intenzionali:
a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la
partecipazione di un bambino alla prostituzione;
b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o
comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.
2. Ai fini del presente articolo,
l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di
utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme
di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come
pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo
sia fatto albambino o a una terza persona.
Articolo
20 - Reati relativi alla pornografia infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per assicurare che vengano considerati reati
penali i seguenti comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto:
a. la produzione di pornografia infantile;
b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;
c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;
d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;
e. il possesso di pornografia infantile;
f. accedere consapevolmente e
attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione a
pornografia infantile.
2. Ai fini del presente articolo,
l'espressione "pornografia infantile" definisce ogni tipo di materiale
che rappresenta visivamente un bambino
che si da ad un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o
qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi
essenzialmente sessuali.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di
non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al
possesso:
- di materiale pornografico
costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche
di bambino non esistente;
- di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano raggiunto
l'età fissata in applicazione all'articolo 18, paragrafo 2, quando tali
immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con il loro consenso ed
esclusivamente per loro uso privato.
4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di
non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. f.
Articolo 21 - Reati relativi
alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere per assicurare che i seguenti comportamenti
intenzionali vengano considerati reati penali:
a. reclutare un bambino affinché partecipi a
spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un bambino a
tali spettacoli;
b. costringere un bambino a partecipare a spettacoli pornografici o
trarne profitto o comunque sfruttare un bambino a tali fini;
c. assistere con cognizione di causa a spettacoli pornografici che
includano la partecipazione di bambini.
2. Le Parti potranno riservarsi
il diritto di
limitare l'applicazione del paragrafo 1.c ai casi in cui bambini siano
stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1. a. o b.
Articolo 22 - Corruzione di
bambini
Le Parti adotteranno le misure necessarie
legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto
intenzionale di far assistere, a fini sessuali, un bambino che non abbia
raggiunto l'età fissata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, anche
senza che egli partecipi ad abusi sessuali o ad attività sessuali.
Articolo 23 - Adescamento di
bambini a scopi sessuali
Le Parti adotteranno le necessarie misure
legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale il fatto che
un adulto proponga intenzionalmente, per
mezzo delle tecnologie
di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino che non
abbia raggiunto l'età del fissata in applicazione dell'articolo 18,paragrafo 2,
allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato stabilito in conformità
agli articoli 18, paragrafo 1.a, o 20,paragrafo 1.a, qualora tale proposta sia
seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro.
Articolo
24 - Favoreggiamento e tentativo
1. Le Parti adotteranno le
necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al
fine di considerare reato penale ogni complicità, qualora intenzionale, allo
scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente
Convenzione. pubblicato a cura di www.federazionepagana.it
2. Le Parti adotteranno le
necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al
fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno
dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in
parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall'articolo 20,paragrafo 1.b ed f,
dall'articolo 2. 1.c, dall'articolo 22 e dall'articolo 23.
Articolo
25 - Giurisdizione
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure
necessarie legislative o di altro genere per assicurare la propria
giurisdizione a perseguire ogni reato
stabilito in conformità alla presente Convenzione quando il reato sia
commesso:
a. sul proprio territorio;
b. a bordo di nave battente bandiera di detta Parte; o
c. a bordo di aeromobile immatricolato secondo la legge di detta Parte;
d. da parte di propri cittadini; o
e. da parte di una persona che abbia la sua residenza abituale sul
territorio di detta Parte.
2. Le Parti si adopereranno ad adottare le
necessarie misure necessarie legislative o di altro genere per sancire la
propria giurisdizione circa ogni reato penale stabilito in conformità alla
presente Convenzione quando il reato sia commesso contro uno dei suoi cittadini
residenti all'estero o contro persone che abbiano la propria residenza abituale
sul suo territorio.
3. Le Parti potranno, al momento della firma o
della notifica del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione,per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, precisare che si riservano il diritto di non applicare o
applicare solo in casi specifici condizioni le norme di giurisdizione stabilite
nel paragrafo 1.e del presente articolo.
4. Onde perseguire i reati stabiliti in
conformità agli articoli18, 19, 20 paragrafo 1. a , e 21, paragrafi 1. a e b,
della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure
legislative o di altro genere affinché l'affermazione della propria
giurisdizione per quanto attiene al punto d del paragrafo 1 non venga
subordinato alla condizione che i fatti siano ugualmente perseguibili nel luogo
ove sono stati commessi.
5. Ciascuna delle Parti, al momento della
firma o della notifica del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione
odi adesione, in virtù di una comunicazione indirizzata al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa, potrà precisare che si riserva il diritto di limitare
l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, per quanto attiene ai
reati stabiliti in conformità all'articolo 18, paragrafi 1. b, secondo e terzo
trattino nei casi in cui propri cittadini abbiano la loro residenza abituale
sul proprio territorio.
6. Onde perseguire i reati stabiliti in
conformità agli articoli18, 19, 20 paragrafo 1. a, e 21, paragrafi 1. a e b,
della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotterà le necessarie misure
legislative o di altro genere affinché l'affermazione della propria
giurisdizione circa i punti d e e del paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione
che il procedimento legale sia preceduto da una querela della vittima o da una
denuncia dello Stato ove i fatti sono stati commessi.
7. Ciascuna delle Parti adotterà le necessarie
misure legislative o di altro genere per sancire la propria competenza circa
tutti i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora
l'autore presunto sia presente sul proprio territorio e non possa essere
estradato verso l'altra Parte in ragione
della sua nazionalità.
8. Qualora più Parti rivendichino la propria
giurisdizione circa un presunto reato contemplato dalla presente Convenzione,
le Parti coinvolte, ove opportuno, si accorderanno per determinare ove sia
meglio esercitare il procedimento.
9. Fatte salve le norme generali di diritto
internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna
giurisdizione penale esercitata
da una Parte in conformità della propria legislazione interna
Articolo
26 - Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuna Parte adotterà le necessarie
misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche
possano essere considerate
responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione,
qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che
agisca individualmente sia in quanto membro di un organo della persona
giuridica, sia che eserciti all'interno una posizione direttiva, basata su:
- un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- un'autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- un'autorità per esercitare controllo all'interno della persona
giuridica.
2. In aggiunta ai casi già previsti dal
paragrafo 1, Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di
altro genere affinché per assicurare che le persone giuridiche possano essere
considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da
parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la
commissione di un reato stabilito in
conformità alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca
sotto la sua autorità.
3. In osservanza dei principi giuridici
della Parte, la responsabilità di una persona giuridica
può essere penale, civile o amministrativa.
4. Detta responsabilità è definita senza
pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che abbiano
commesso il
reato.
Articolo
27 - Sanzioni e provvedimenti
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere affinché i reati stabiliti in
conformità della presente Convenzione
siano passibili di
sanzioni efficaci,proporzionate e
dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere
pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo
all'estradizione.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere affinché le
persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione
dell'articolo 26, siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti
quali in particolare:
• provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a
carattere pubblico;
• provvedimenti di
temporanea o permanente
interdizione dell'esercizio di un' attività commerciale;
• collocamento sotto sorveglianza giudiziaria;
• provvedimenti giudiziari di liquidazione.
3. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere per:
a. permettere il sequestro e la confisca di:
- beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno
dei reati in conformità alla presente Convenzione oche ne lo abbiano facilitato
la commissione;
- i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda
a questi prodotti;
b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura
utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente
Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buonafede, o vietare
all'autore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio
dell'attività, professionale o volontaria,che comporti un contatto con bambini
nel corso della quale tali reati siano stati commessi.
4. Ciascuna Parte potrà adottare altri
provvedimenti in relazione ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il
monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate.
5. Ciascuna Parte potrà decidere che i prodotti
del crimine o i beni confiscati in conformità al presente articolo possano
venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e
di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformità alla
presente Convenzione.
Articolo 28 - Circostanze
aggravanti
Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le seguenti
circostanze, nel caso in cui non rappresentino già elementi costitutivi di
reato, in accordo con la legislazione interna, possano essere considerate
come circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai
reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione:
a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica omentale
della vittima;
b. qualora il reato sia preceduto o accompagnato da atti di tortura o da
violenze gravi;
c. qualora il reato sia stato commesso contro una vittima
particolarmente vulnerabile;
d. qualora il reato sia stato commesso da un membro della famiglia, una
persona che abiti con il bambino o una persona che abbia abusato della sua
autorità;
e. qualora il reato sia stato commesso da più persone agenti
congiuntamente;
f. qualora il reato sia
stato commesso nell'ambito
di un'organizzazione criminale;
g. qualora il reo sia stato già condannato per fatti della stessa
natura.
Articolo 29 - Precedenti
condanne
Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilità di
tenere, nell'ambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione
le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformità della presente Convenzione.
Capitolo VII - Indagini, procedimenti e diritto procedurale
Articolo 30 - Principi
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere affinché le indagini e procedure
penali avvengano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del
bambino.
2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio
protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le
indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma
subito dal bambino e chela risposta penale
del sistema giuridico
si accompagni all'assistenza,
qualora opportuno.
3. Ciascuna Parte dovrà assicurare che le indagini
e i procedimenti penali siano
effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.
4. Ciascuna Parte dovrà assicurare che i
provvedimenti adottati in conformità al presente capitolo non pregiudichino i
diritti alla difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale, in
conformità all'articolo 6 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.
5. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti
legislativi odi altro genere, in conformità ai principi fondamentali della
propria legislazione interna per: pubblicato a cura di www.federazionepagana.it
- assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in
conformità alla presente
Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilità di condurre
indagini sotto copertura;
- consentire alle unità o servizi di indagine di identificare le vittime
dei reati stabiliti in conformità all'articolo 20, in particolare mediante
l'analisi dei materiali
di pornografia infantile, quali
le fotografie, le registrazioni
audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie
di comunicazione e di informazione.
Articolo
31 - Provvedimenti generali di protezione
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere per proteggere i diritti e gli
interessi delle vittime, in particolare in qualità di testimoni, in tutti gli
stadi delle indagini e procedimenti penali, in particolare:
a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro
disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni,sui seguiti
della loro denuncia, dei capi d'accusa, e in generale dell'andamento delle
indagini o del procedimento e del loro ruolo in tale ambito, così come
decisione assunta;
b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si
trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se
necessario, di qualsivoglia rimessa in
libertà temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata;
c facendo sì che le vittime, conformemente alle norme di procedura della
legislazione interna, possano venire ascoltate, e che possano fornire elementi
di prova, nonché scegliere i modi secondo i quali le loro opinioni, i loro
bisogni e le loro preoccupazioni siano presentati ed esaminati direttamente o
attraverso un intermediario;
d provvedendo loro un'assistenza appropriata affinché i loro diritti e i
loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in conto;
e proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine,
prendendo misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione
pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione;
f assicurando che esse, così come le loro famiglie e i testimonia carico
siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi;
g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto diretto
all'interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari, a meno
che le autorità competenti non decidano diversamente, nell'interesse
superiore del bambino o per le esigenze dell'indagine o del procedimento.
2. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime
abbiano accesso, dal primo contatto con le autorità competenti, alle
informazioni sui relativi procedimenti giudiziari e amministrativi.
3. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime
abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all'assistenza legale
nel momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte
nel procedimento penale.
4. Ciascuna Parte assicurerà all'autorità
giudiziaria la possibilità di
nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, in virtù della
legislazione interna, questa possa ricoprire il ruolo di parte nella procedura
giudiziaria e coloro che ne abbiano la responsabilità parentale si vedano
privati della facoltà di rappresentarla in tale contesto a seguito di un
conflitto di interessi con la stessa.
5. Ciascuna Parte assicurerà attraverso
provvedimenti legislativi o di altra natura e in conformità alla legislazione
interna, la possibilità a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni
governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime,che lo
consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti
nella presente Convenzione.
6. Ciascuna Parte vigilerà affinché le
informazioni date alle vittime, in conformità alle disposizioni del presente
articolo,siano adatte alla loro età e al loro grado di maturità, fornite in un
linguaggio per loro comprensibile.
Articolo 32 - Avvio dei
procedimenti
Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le indagini o i
seguiti relativi ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione non
siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa proveniente da una vittima e
che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti.
Articolo
33 - Prescrizione
Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i termini di prescrizione
per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformità alla
agli articoli 18, 19 paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano
dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti
dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che siano proporzionati
alla gravità del reato in questione.
Articolo
34 - Indagini
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti affinché le
persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati
nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o
che le persone siano formate a questo scopo. Detti servizi o unità dovranno
disporre di adeguate risorse
finanziarie.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di
altro genere affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non pregiudichi
l'avvio di un'inchiesta penale.
Articolo
35 - Colloqui con il bambino
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere affinché:
a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo
ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;
pubblicato a cura di www.federazionepagana.it
b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali
concepiti o adattati a tale scopo;
c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti
addestrati a questo scopo;
d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre
sentito dalle stesse persone;
e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario
al corso del procedimento penale;
f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale,
o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e
assunta nei riguardi di tale persona.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere affinché i colloqui con la vittima,
o ove opportuno,con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di
registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate
come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste
dalla legislazione interna.
3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci
siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure
previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga
verificata e determinata.
Articolo 36 - Procedimenti
giudiziari
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere, affinché nel rispetto delle regole
che governano l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile
la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi
sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti
giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori egli avvocati.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti
legislativi odi altro genere affinché, nell'ambito delle norme previste dalla
legislazione interna:
a. il giudice possa ordinare che l'udienza avvenga a porte chiuse;
b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente,
specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di
comunicazione.
Capitolo VIII - Registrazione e conservazione di dati
Articolo 37 - Registrazione e
conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali
1. Ai fini della prevenzione e della
repressione dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione,
Ciascuna Parte assumerà le necessarie misure legislative o di altro genere per
registrare e conservare, in conformità alle disposizioni relative alla
protezione dei dati a carattere personale e ad altre norme e garanzie
appropriate, quali quelle previste dalla
legislazione interna relative all'identità così come al profilo genetico
(DNA) delle persone condannate per i reati stabiliti in conformità alla
presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte, al momento della firma o
della notifica dei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione, comunicherà al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa i nomi e l'indirizzo della sola autorità nazionale responsabile ai
fini del paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte adotterà le necessarie
misure legislative o di altro genere affinché le informazioni previste al
paragrafo 1possano venire trasmesse all'autorità competente di un'altra
Parte,in conformità alle condizioni stabilite dalla propria legislazione
interna e dagli strumenti internazionali pertinenti
Capitolo IX - Cooperazione
internazionale
Articolo
38 - Principi generali e misure di
cooperazione internazionale
1. Le Parti coopereranno in conformità alle
disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti
internazionali e regionali pertinenti che siano applicabili, degli accordi
basati su legislazioni uniformi o reciproche e sulla legislazione interna,nella
misura più estesa possibile, al fine di:
a. prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi
ai bambini;
b. proteggere ed assistere le vittime;
c. condurre indagini o procedimenti concernenti reati stabiliti in
conformità alla presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari
provvedimenti legislativi odi altro genere affinché le vittime di un reato
stabilito in conformità alla presente Convenzione e perpetrato sul territorio
di una Parte diversa da quella nella quale esse risiedono, possano sporgere
denuncia presso le autorità competenti dello loro Stato di residenza.
3. Se una Parte che subordina la mutua
assistenza giudiziaria in materia penale o l'estradizione all'esistenza di un
trattato, riceve la richiesta di collaborazione in materia legale o
l'estradizione da una Parte con la quale essa non ha concluso un siffatto
trattato,essa può considerare la presente Convenzione quale base legale perla
mutua assistenza giudiziaria in
materia penale o per
l'estradizione rispetto ai reati stabiliti in conformità alla presente
Convenzione.
4. Ciascuna Parte dovrà impegnarsi ad
integrare, ove necessario,la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e agli
abusi sessuali dei bambini nei programmi di assistenza allo sviluppo
condotti a beneficio di Stati terzi.
Capitolo X - Meccanismo di monitoraggio
Articolo
39 - Comitato delle Parti
1. Il Comitato delle Parti è composto dai
rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima riunione dovrà tenersi
entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito della
ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto Comitato si riunirà a
richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale.
3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio
regolamento interno.
Articolo 40 - Altri
rappresentanti
1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio
d'Europa, il Commissario ai Diritti dell'Uomo, il Comitato Europeo per i
problemi criminali(CDPC) così come altri comitati intergovernativi pertinenti
del Consiglio d'Europa, che designino ciascuno un rappresentante presso il
Comitato delle Parti.
2. Il Comitato dei Ministri ha facoltà di
invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante
presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato.
3. Rappresentanti della società civile, in
particolare delle organizzazioni non governative, possono venire ammessi, in
qualità di osservatori, al Comitato delle Parti, secondo la procedura stabilita
darle relative norme del Consiglio d'Europa. pubblicato a cura di
www.stregoneriapagana.it
4. I rappresentanti designati in virtù dei
sopra citati paragrafi da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato delle
Parti senza diritto di voto.
Articolo
41 - Funzioni del Comitato delle Parti
1. Il Comitato delle Parti è incaricato di
vigilare sulla attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del
Comitato delle Parti determinano le modalità della procedura di valutazione
sull'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è incaricato di
favorire la raccolta,l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e
buone pratiche fra gli Stati alfine di potenziare la loro capacità di prevenire
e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai minori.
3. Il Comitato delle Parti è altresì
incaricato, laddove opportuno di:
a. favorire l'utilizzo effettivo e l'attuazione della presente
Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni problema in materia,così come gli
effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta in conformità della
presente Convenzione;
b. esprimere pareri su ogni questione relativa all'applicazione della
presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e favorire lo
scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.
4. Il Comitato delle Parti, nell'esercizio
delle proprie funzioni derivanti dal presente articolo, è assistito dal
Segretariato del Consiglio d'Europa.
5. Il Comitato Europeo per i problemi del
Crimine (CDPC) è periodicamente tenuto al corrente delle attività previste dai
1, 2 e 3 del presente articolo.
Capitolo XI - Relazioni con altri strumenti internazionali
Articolo
42 - Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del
bambino e suo Protocollo facoltativo
concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la
pornografia infantile
pubblicato a cura di www.federazionepagana.it
La presente Convenzione non incide sui diritti
ed obblighi derivanti dalle disposizioni
della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino ed il suo
Protocollo facoltativo relativo ai traffico di bambini, la prostituzione di
minori e la pornografia infantile; essa si prefigge di rafforzare la protezione
avviata da tali strumenti e di potenziare e completare le norme da questi
enunciate.
Articolo
43 - Relazioni con altri strumenti internazionali
1. La presente Convenzione non incide sui
diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni di altri dispositivi ai quali
aderiscono o aderiranno le Parti di questa Convenzione, dispositivi che contengano disposizioni aderenti alla
materia trattata dalla presente Convenzione ed assicurino la più ampia
protezione ed assistenza ai minori vittime di sfruttamento o di abusi sessuali.
pubblicato a cura del sito federazione pagana.
2. Le Parti della Convenzione hanno facoltà di
concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali inerenti alle
questioni regolate dalla presente Convenzione, al fine di perfezionare o
rafforzare le disposizioni della
presente o per
favorire l'applicazione dei principi da questa sanciti.
3. Le Parti che sono membri dell'Unione
Europea applicano,nell'ambito delle
reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell'Unione Europea nella
misura in cui siano in essere norme della Comunità o dell'Unione Europea che si
riferiscano a tale particolare materia e si applichino, nel caso di specie,
senza pregiudizio dell'oggetto e dello scopo della presente Convenzione e senza
pregiudizio della sua applicazione in toto nei confronti delle altre Parti.
Pubblicato il 21 novembre 2012 da:
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell’Anticristo
Capitolo XII - Emendamenti alla
Convenzione
Articolo
44 - Emendamenti
1. Ogni emendamento alla presente Convenzione
proposto da una Parte dovrà venire comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e, per il tramite di
quest' ultimo, venire inoltrato agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, ad
ogni altro stato firmatario,ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni
Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformità all'Art.
45, paragrafo 1, nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente
Convenzione, in conformità all' Art. 46 paragrafo 1.
2. Ogni emendamento proposto da una parte va
comunicato al Comitato Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone
al Comitato dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento.
3. Il Comitato dei Ministri esamina
l'emendamento proposto ed il parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione
con gli Stati non aderenti alla presente Convenzione, può approvare l'emendamento.
4. Il testo di qualsivoglia emendamento
approvato dal Comitato dei Ministri, in conformità al paragrafo 3 del presente
articolo, verrà comunicato alle Parti in vista della sua approvazione.
5. Qualsivoglia emendamento approvato in
conformità al paragrafo 3del presente articolo, entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in
cui tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro
accettazione.
Capitolo XIII - Clausole finali
Articolo
45 - Firma ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma
degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri
che abbiano partecipato alla sua
elaborazione, così come della Comunità
Europea.
2. La presente Convenzione verrà
sottoposta a ratifica,accettazione o approvazione.
Gli strumenti di
ratifica, di accettazione o di
approvazione verranno depositati
presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore
il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi
seguenti la data in cui 5 firmatari, dei quali almeno 3 Stati Membri del
Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro accordo ad essere vincolati alla
Convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo
1 o la Comunità Europea esprimano successivamente il proprio accordo ad essere
vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della
notifica dello strumento di
ratifica,d'accettazione o dell'approvazione.
Articolo 46 - Adesione alla
Convenzione
1. Dopo l'entrata in vigore della presente
Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa
consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso
unanime,invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e che non abbia
partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente
Convenzione in virtù di una decisione
assunta a maggioranza, prevista
nell'Art. 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei voti
dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di seggio presso il
Comitato dei Ministri. pubblicato a cura di www.stregoneriapagana.it
2. Per tutti gli Stati aderenti, la
Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza
di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo
47 - Applicazione territoriale
1. Tutti gli Stati aderenti o la Comunità
Europea possono, al momento della firma o al momento della notifica del proprio
strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare
il territorio ove la presente Convenzione verrà applicata. messo in rete a cura
del sito religione pagana.
2. Tutte le Parti potranno in qualsiasi
momento successivo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa,
estendere l'applicazione della
presente Convenzione ad ogni
altro territorio indicato
nella detta dichiarazione,
territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile ed è autorizzata
ad assumere impegni a suo nome. La Convenzione entrerà in vigore, per quanto
attiene a questo territorio, il primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la
data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
pubblicato a cura di www.stregoneriapagana.it
3. Qualsivoglia dichiarazione fatta in virtù
dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto attiene tutti i territori
indicati da questa dichiarazione, venire ritirata mediante notifica indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detto ritiro avrà effetto il
primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi
seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo
48 - Riserve
Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni
della presente Convenzione, eccetto che a quelle espressamente previste. Ogni
riserva può venire ritirata in qualsiasi momento.
Articolo
49 - Denuncia
1. Ognuna delle Parti ha facoltà, in qualsiasi
momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. messo in rete dal sito
stregoneriapagana.it
2. Detta denuncia avrà effetto il primo giorno
del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di
ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 50 - Notifica
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati
firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunità Europea, a tutti gli Stati
invitati a firmare la presente Convenzione, in conformità alle disposizioni
dell'articolo 45, nonché a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione,
in conformità alle
disposizioni dell'articolo 46:
a. ciascuna firma; pubblicato a cura di
www.stregoneriapagana.it
b. il deposito di ciascuno strumento di
ratifica, di accettazione,di approvazione o di adesione;
c. ciascuna data di entrata in vigore della
presente Convenzione,in conformità agli articoli 45 e 46;
d. ciascun emendamento adottato in conformità
all'articolo 44,così come la data di entrata in vigore di detto emendamento;
e. ciascuna riserva in virtù dell'articolo 48;
f. ogni denuncia fatta in virtù delle
disposizioni dell'articolo 49;
g. ogni altro atto, notifica o comunicazione
attinente alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti,
debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno firmato la presente
Convenzione.
Fatto a Lanzarote lì 25 ottobre 2007, nelle
lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un
solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme a
ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che
abbiano partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità
Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Pubblicata da:
20 novembre 2012
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 – Marghera Venezia
Tel. 3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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