Il Bosco Sacro e i riti religiosi
Il Tribunale Amministrativo del Veneto con la sentenza N. 3966/07 rigetta l’ordinanza con cui la Regione Veneto si rifiutava di sottrarre il Luogo di Culto della Religione Pagana Politeista all'esercizio della caccia per tutelarlo dal vilipendio.
La sentenza rileva come i comportamenti amministrativi della Regione Veneto non siano stati trasparenti, ma soprattutto come nella decisione la Regione Veneto non abbia tenuto conto dell'elemento fondamentale: la destinazione del fondo a Luogo di Culto.
Nell'emettere la sentenza il Tar del Veneto rileva come un mancato preavviso di diniego abbia impedito al Flamine del Bosco Sacro di partecipare alla stesura del procedimento e rileva che l'ufficio competente "Unità di Progetto Caccia e Pesca" della Regione "[...] non pare tenere in considerazione l'utilizzo quale luogo di culto del terreno del ricorrente;". In sostanza, par di capire, il tribunale ha rilevato da un lato la presenza di intoppi burocratico-amministrativi, contrari alla legge, che hanno impedito al ricorrente di far valere le sue ragioni e dall'altro lato una volontà precisa di non riconoscere (o di non prendere in considerazione) il luogo quale luogo di culto e perciò nemmeno la religione che in quel luogo veniva espressa.
Nel primo caso ci sono delle rilevanze di ordine procedurale ed amministrativo, ma la "svista" nei confronti del Luogo di Culto ha comportato, quanto meno, una sottovalutazione dei Diritti sanciti dalla Costituzione su cui L’Unità di Progetto Caccia e Pesca non può sindacare, né può mettere in discussione, ma deve solo prenderne atto agendo in conformità.
Il Tar del Veneto, con questa sentenza, imponendo alla Regione Veneto di considerare il fondo come Luogo di Culto, di fatto le impone di considerare come reale e fattiva la presenza della Religione Pagana Politeista e dei bisogni religiosi che tale presenza comporta.
Di seguito pubblico la Sentenza 3966/07 del Tar del Veneto prelevata attraverso internet dal sito del Tribunale Amministrativo del Veneto.
Marghera, 18 dicembre 2007
Per la Federazione Pagana, il Pontefice eletto: Claudio Simeoni Meccanico Apprendista Stregone Guardiano dell’Anticristo
Ric. n. 2244/07 Sent. n. 3966/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Avviso di Deposito a norma dell’art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186. Il Direttore di Sezione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, costituito da:
Umberto Zuballi, Presidente, relatore Claudio Rovis, Consigliere Riccardo Savoia, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2244/07 proposto da SANTIN FRANCO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Bortoluzzi e Sandro Fuser, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
- la Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ezio Zanon ed Antonella Cusin, con elezione di domicilio presso la sede della Giunta Regionale in Venezia S. Polo 1429/b;<
- il Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, della delibera 31/7/07 n. 2379 – in parte qua – emessa dalla Giunta Regione Veneto e mai comunicata al ricorrente, di rigetto della richiesta di sottrazione all’esercizio venatorio del fondo del ricorrente; della nota regionale 7.8.07 prot. 444051/48.27 emessa dal Dirigente Unità di Progetto Caccia e Pesca; della nota 31.8.07 prot. 480841/4827, emessa dalla medesima Unità di Progetto Caccia e Pesca.;
Visto il ricorso, notificato il 16.11.07 e depositato presso la Segreteria il 22.11.07, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione intimata, depositato il 10.12.07;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 12 dicembre 2007, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l'avv. to Mazzoleni in sostituzione di Bortoluzzi per la parte ricorrente e l'avv.to Cusin per la Regione del Veneto;
Rilevata, a' sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
- che nel caso è mancato il preavviso di diniego ex articolo 10 bis della legge 241 del 1990, elemento essenziale per consentire la partecipazione dell'interessato al procedimento;
- che il provvedimento gravato non pare tenere in considerazione l'utilizzo quale luogo di culto del terreno del ricorrente;
- che la motivazione risulta quindi carente riguardo ad un aspetto decisivo
- che, quindi, il ricorso è fondato con annullamento in parte qua degli atti impugnati, salve e riservate le successive determinazioni dell'amministrazione.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2007.
Il Presidente, estensore Il Segretario
Il Bosco Sacro e i riti religiosi
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Claudio Simeoni Meccanico Apprendista Stregone Guardiano dell'Anticristo Tel. 3277862784 e-mail: claudiosimeoni@libero.it
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